1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale e economico della propria comunitā ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. 2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione. 3. La sfera di governo del comune č costituita dall'ambito territoriale degli interessi. 4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunitā nazionale; b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione; c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attivitā delle organizzazioni di volontariato; d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettivitā una migliore qualitā della vita; e) la valorizzazione e la promozione delle attivitā culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone. 5. Il comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessitā delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda la convivenza delle diversitā etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche. |