1. Possono partecipare alla organizzazione e gestione dei servizi di interesse sociale organismi associativi o cooperative il cui fine coincide e trova riscontro nelle attivitą e nelle prestazioni che si intende fornire. 2. Su istanza degli organismi associativi o delle cooperative il consiglio comunale puņ autorizzare l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse sociale, affidandoli agli stessi proponenti in regime di concessione o individuando altra forma di intervento, in modo da assicurare una gestione efficace e trasparente. |