1. Il comune, gli enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento č disciplinata dalla legge, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale č destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi, nonché ai soggetti ai quali puō derivare un pregiudizio. 2. Quanti sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno la facoltā di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione del provvedimento. 3. Tutti i soggetti cosė individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione del procedimento amministrativo e nel corso della sua formazione possono presentare memorie e documenti che l'amministrazione comunale ha l'obbligo di esaminare, per accertare se siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso. 4. L'amministrazione comunale dovrā dare atto di aver preso visione e di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memoria presentate, redigendo apposito verbale, da acquisire agli atti dell'istruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate. |