1. Il consiglio comunale puō deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalitā giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto. 2. Le aziende speciali informano la loro attivitā a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicitā ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. 3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicitā e la migliore qualitā degli stessi. |