1. Il Consiglio Comunale č dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. 2. Adempie a tutte le funzioni ad esso specificatamente assegnate o delegate dalle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché alle disposizioni del presente Statuto. 3. L'esercizio della potestā e delle funzioni assegnate al Consiglio Comunale non puō essere delegato, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge. 4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono validi limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consigliare. 5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicitā, trasparenza e legalitā, ai fini di assicurare imparzialitā e corretta gestione amministrativa. 6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalitā di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari. |