Comuni Italiani Art. 23 - Elezioni e Competenze. Statuto Comunale di Andrate (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini andratesi

Statuto Comune di Andrate

Titolo II - Organi Elettivi
Capo III - il Sindaco
Art. 23 - Elezioni e Competenze
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento nelle forme previste dalla legge.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

4. La legge disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

 
Altri Articoli:
Art. 23 Bis - Cessazione dalla Carica
Art. 22 - Attribuzioni
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