Comuni Italiani Art. 23 Ter - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Andrate (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini andratesi

Statuto Comune di Andrate

Titolo II - Organi Elettivi
Capo III - il Sindaco
Art. 23 Ter - Mozione di Sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motiva e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Attribuzioni di Amministrazione
Art. 23 Bis - Cessazione dalla Carica
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