Comuni Italiani Art. 66 - Elezione e Funzionamento. Statuto Comunale di Andrate (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini andratesi

Statuto Comune di Andrate

Titolo VII - Partecipazione Popolare
Capo IV - Difensore Civico
Art. 66 - Elezione e Funzionamento
1. Può essere nominato difensore civico: chiunque dimostri di possedere, attraverso l'esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche e amministrative; risulti iscritto nelle liste elettorali di un comune della Comunità Montana; sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Al difensore civico si applicano tutte le cause di incompatibilità previste per i consiglieri comunali. La carica di difensore civico è altresì incompatibile con quella di consigliere comunale del comune.

2. Il difensore civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali e alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato, potendo altresì usufruire dei mezzi e del personale del comune interessato.

3. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

4. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

5. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

6. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima in caso di ritardo agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati

7. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

8. Il difensore assolve le sue funzioni a favore di tutti i cittadini del Comune, in base a idonea regolamentazione delle prerogative e dei poteri a esso riconosciuti, nel rispetto dell'art. 8 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

 
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