Comuni Italiani Art. 20 - I Diritti e i Poteri dei Consiglieri. Statuto Comunale di Angrogna (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini angrognini

Statuto Comune di Angrogna

Capo 03 Organi Elettivi
Art. 20 - I Diritti e i Poteri dei Consiglieri
01. i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere senza alcuna formalità dagli uffici del comune nonchè dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

02. i consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

03. se lo richieda un quinto dei consiglieri il sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, la cui trattazione deve essere assicurata in tempo utile, tale, cioè, da non vanificarne gli eventuali risultati concreti.

04. la richiesta di convocazione deve riferirsi ad argomenti di competenza del consiglio.

05. le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e salvo i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone.

 
Altri Articoli:
Art. 21- Le Competenze del Consiglio
Art. 19 - il Consiglio Comunale
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