Comuni Italiani Art. 21- Le Competenze del Consiglio. Statuto Comunale di Angrogna (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini angrognini

Statuto Comune di Angrogna

Capo 03 Organi Elettivi
Art. 21- Le Competenze del Consiglio
01. il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) la disciplina dallo stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organi che e le relative variazioni;
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono una esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario e di altri funzionari;
n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da esso dipendenti o controllati;
o) ogni altro eventuale atto ad esso attribuito in forza di legge.

02. le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. in caso di mancata deliberazione si provvede da parte del sindaco ai sensi dell' artt. 36 , comma 05 della legge 08 giugno 1990 , n. 142 . qualora altresì non si pervenga a decisione è previsto l'invio di un commissario in sostituzione degli organi omissivi in base all' artt. 48 della citata legge 142/90 .

03. le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere adottate dalla giunta e sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

04. il consiglio comunale ha competenza in materia di delega di funzioni comunali alla comunità montana e di stipulazione convenzioni con la stessa.

05. al consiglio spetta la formulazione e l'invio di indirizzi, ordini del giorno ed altri documenti che esprimano la valutazione, il parere, l'aspirazione, l'indirizzo dell'ente su materie, problemi, avvenimenti, che incidono, direttamente o indirettamente, sugli interessi e lo sviluppo della comunità locale.

06. le deliberazioni di competenza del consiglio sono soggette al controllo preventivo di legittimità.

07. il consiglio può stabilire:
a) che deliberazioni di competenza della giunta non ancora divenute esecutive siano trasmesse al comitato regionale di controllo per l'esame di legittimità;
b) che deliberazioni di competenza della giunta concernenti determinate materie, generali o particolari, siano inviate al comitato regionale di controllo per l'esame di legittimità.

08. gli atti fondamentali debbono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Funzionamento del Consiglio
Art. 20 - I Diritti e i Poteri dei Consiglieri
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