Comuni Italiani Art. 22 - Funzionamento del Consiglio. Statuto Comunale di Angrogna (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini angrognini

Statuto Comune di Angrogna

Capo 03 Organi Elettivi
Art. 22 - Funzionamento del Consiglio
01. la convocazione dei consiglieri viene fatta dal sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.

02. la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

03. l'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 05 giorni prima, e per le altre sessioni almeno 03 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

04. tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

05. altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

06. l'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del consiglio comunale, deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

07. il consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 04 membri. nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri. il consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:
- per l'approvazione del bilancio di previsione;
- per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente. alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori esterni componenti della giunta comunale.

 
Altri Articoli:
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Art. 21- Le Competenze del Consiglio
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