Comuni Italiani Art. 23 Le Commissioni del Consiglio. Statuto Comunale di Angrogna (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini angrognini

Statuto Comune di Angrogna

Capo 03 Organi Elettivi
Art. 23 Le Commissioni del Consiglio
01. il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

02. comunque si debbono costituire commissioni:
- per l'assetto istituzionale;
- per il bilancio, la programmazione e lo sviluppo economico;
- per l'urbanistica e l'assetto del territorio,
- per la gestione di singoli servizi (sia diretta sia effettuata in altre forme); per l'ambiente e l'agricoltura;
- per l'istruzione, per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero; per il turismo; per la viabilità e le infrastrutture.

03. per ciascuna materia possono essere costituite una o più commissioni. a ciascuna commissione può essere attribuita la competenza in più materie.

04. possono essere costituite commissioni speciali per lo studio di singoli problemi.

05. ai gruppi consiliari viene dato modo di essere rappresentati democraticamente dai consiglieri da essi designati. a tal fine l'elezione dei consiglieri a membri delle commissioni avverrà mediante scrutinio segreto ma con voto limitato.

06. le commissioni di cui al comma 02 durano in carica quanto il consiglio che le ha espresse, salvo motivato scioglimento da parte del consiglio stesso.

07. le commissioni di cui al comma 04 durano in carica per il tempo stabilito dal provvedimento di costituzione.

08. le commissioni possono essere integrate, con lo stesso provvedimento costitutivo o con provvedimento successivo, da cittadini anche non residenti, ritenuti competenti nelle singole materie e legati al comune da motivi affettivi o appartenenti alla popolazione fluttuante del comune oppure da esperti disposti a fornire gratuitamente la propria consulenza.

09. il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. in carenza di norme regolamentari e comunque sino ad approvazione del regolamento, si applicano le disposizioni contenute nei singoli provvedimenti di costituzione delle commissioni.

 
Altri Articoli:
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Art. 22 - Funzionamento del Consiglio
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