Comuni Italiani Art. 25 - L'elezione del Sindaco e della Giunta. Statuto Comunale di Angrogna (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini angrognini

Statuto Comune di Angrogna

Capo 03 Organi Elettivi
Art. 25 - L'elezione del Sindaco e della Giunta
01. il sindaco e la giunta comunale sono eletti dal consiglio nel suo seno, salvo l'elezione di cittadini non consiglieri alla carica di assessore, subito dopo la convalida degli eletti.

02. tale elezione deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si č verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

03. l'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri comunali, contenente la lista dei candidati alla carica di sindaco e di assessore a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di sindaco.

04. l'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri. a tale fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute distinte, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza o dalle dimissioni. qualora in nessuna elezione si raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio viene sciolto a norma dell' artt. 39 , comma 01 , lett. b) , n. 01 della legge 08 giugno 1990 , n. 142 .

05. la convocazione del consiglio comunale per l'elezione del sindaco e della giunta comunale č disposta dal consigliere anziano.

06. per consigliere anziano si considera quello che abbia riportato il maggior numero di voti ricevuti dal corpo elettorale.

07. la prima convocazione č disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data da cui si č verificata la vacanza. le adunanze per l'elezione del sindaco e della giunta sono sempre presiedute dal consigliere anziano.

08. le deliberazioni di nomina del sindaco e della giunta divengono esecutive entro 03 giorni dall'invio all'organo regionale di controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizi di legittimitā.

09. le dimissioni del sindaco o di oltre la metā degli assessori comportano la decadenza della rispettiva giunta.

 
Altri Articoli:
Art. 26 - Le Competenze della Giunta
Art. 24 - la Composizione della Giunta
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