Comuni Italiani Art. 29 Le Attribuzioni del Sindaco Nei Servizi di Competenza Statale. Statuto Comunale di Angrogna (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini angrognini

Statuto Comune di Angrogna

Capo 03 Organi Elettivi
Art. 29 Le Attribuzioni del Sindaco Nei Servizi di Competenza Statale
01. il sindaco, quale ufficiale del governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

02. il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

03. se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

04. il "sostituto" del sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

05. nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

06. nelle materie previste dalle lettere a) , b) , c) e d) del primo comma del presente articolo, nonchè dall' artt. 10 della citata legge 142/ 1990 , il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nelle aree territoriali corrispondenti alle frazioni geografiche od a parte di queste.

07. ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

08. alle spese per il commissario provvede il comune.

09. ove il sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto provvede con propria ordinanza.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - la Mozione di Sfiducia, la Revoca e la Sostituzione
Art. 28 - Deleghe delle Funzioni e Sostituzione del Sindaco
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