Comuni Italiani Art. 30 - la Mozione di Sfiducia, la Revoca e la Sostituzione. Statuto Comunale di Angrogna (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini angrognini

Statuto Comune di Angrogna

Capo 03 Organi Elettivi
Art. 30 - la Mozione di Sfiducia, la Revoca e la Sostituzione
01. il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

02. il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

03. la mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta. deve contenere la proposta di nuove linee politico-programmatiche-amministrative, di un nuovo sindaco e di una nuova giunta in conformità delle disposizioni dell' artt. 34 della legge 08 giugno 1990 n. 142 .

04. la mozione di sfiducia costruttiva è messa in discussione non prima di 05 giorni e non oltre 10 dalla sua presentazione.

05. l'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione contestuale del nuovo esecutivo.

06. alla sostituzione dei singoli componenti della giunta dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del sindaco, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio, su proposta del sindaco.

07. la decadenza della giunta per le dimissioni del sindaco o di oltre la metà degli assessori, ha effetto dalla elezione della nuova giunta.

 
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