Comuni Italiani Art. 47 - Organismi di Partecipazione. Statuto Comunale di Angrogna (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini angrognini

Statuto Comune di Angrogna

Capo 07 - Partecipazione Popolare
Sezione 02 - Associazionismo e Partecipazione
Art. 47 - Organismi di Partecipazione
01. il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

02. l'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

03. gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

04. sono considerati organismi di partecipazione gli organi collegiali della locale scuola elementare.

 
Altri Articoli:
Art. 48 - Incentivazione
Art. 46 - Associazioni
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