Comuni Italiani Art. 50 - Referendum. Statuto Comunale di Angrogna (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini angrognini

Statuto Comune di Angrogna

Capo 07 - Partecipazione Popolare
Sezione 03 - Referendum e Diritti d'accesso
Art. 50 - Referendum
01. sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontą che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

02. non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attivitą amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono gią state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

03. soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 10% per cento del corpo elettorale;
b) il consiglio comunale.

04. il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilitą, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalitą organizzative della consultazione.

 
Altri Articoli:
Art. 51 - Effetti del Referendum
Art. 49 - Partecipazione Alle Commissioni
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