Comuni Italiani Art. 57 - la Deliberazione dello Statuto. Statuto Comunale di Angrogna (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini angrognini

Statuto Comune di Angrogna

Capo 09 - Disposizioni Finali e Transitorie
Art. 57 - la Deliberazione dello Statuto
01. lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri. qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 02 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

02. le disposizioni di cui al precedente comma 01 si applicano anche per le modifiche dello statuto.

03. lo statuto dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge al co.re.co. per il controllo di legittimità, quindi, divenuto esecutivo, è inviato a cura del comune alla regione per la pubblicazione nel bollettino ufficiale.

04. esso è, altresì, affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

05. esso è, inoltre inviato, per opportuna conoscenza, alla comunità montana val pellice.

 
Altri Articoli:
Art. 58 - Le Norme Transitorie
Art. 56 - Regolamenti
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