Comuni Italiani Art. 06 - Linee d'azione Fondamentali. Statuto Comunale di Angrogna (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini angrognini

Statuto Comune di Angrogna

Capo 01 - Principi Fondamentali
Art. 06 - Linee d'azione Fondamentali
01. secondo la linea precisata nell'articolo precedente, il comune di Angrogna, pur con le sue obiettive limitazioni, stabilisce di perseguire i seguenti indirizzi:
- riaffermare in ogni sede e con ogni mezzo possibile che la legge regionale di riordino delle comunitą montane ( art. 61 legge 142/90 ) deve confermare la delimitazione della zona montana omogenea della valpellice come indicata al n. 24 del comma 01 , artt. 01 legge regionale 11 agosto 1973 , n. 17 ;
- riaffermare in ogni sede e con ogni mezzo possibile che deve essere confermata l' u.s.s.l. coincidente territorialmente con la comunitą montana valpellice, sottolineando che tale coincidenza consente - comunque sia strutturata l' u.s.s.l. - una programmazione valligiana dei settori della sanitą e socio-assistenziale conforme alla programmazione socio-economica della comunitą montana, nonchč maggiori possibilitą di controllo dell'attivitą u.s.s.l. da parte delle comunitą locali valligiane;
- riaffermare comunque l'esigenza che le funzioni sanitarie e socio-assistenziali debbono fare capo ai comuni, singoli od associati, affinchč sia effettiva e non mutilata l'autonomia dei comuni stessi e questi siano veramente in grado di rappresentare le relative comunitą, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo ( artt. 02 e 09 legge 142/90 );
- respingere, in ogni sede ed in ogni forma possibile, una strutturazione dell' u.s.s.l. che sottragga all'effettivo controllo e programmazione dei comuni, singoli od associati, l'esercizio delle funzioni sanitarie e socio-assistenziali;
- sostenere, in sede di revisione dello statuto della comunitą montana val pellice, l'istituzione della "conferenza dei sindaci o loro delegati", quale organo permanente della comunitą, al fine di assi curare in modo istituzionale il costante collegamento e la stretta collaborazione fra amministrazione della comunitą ed amministrazioni dei comuni;
- sostenere l'istituzione, nelle forme possibili, di organi permanenti di consultazione fra le comunitą montane e fra le u.s.s.l. dell'area pinerolese, nonchč fra le comunitą montane, la cittą di pinerolo e gli altri comuni non montani dell'area pinerolese;
- sostenere forme di collaborazione fra le comunitą montane dell'area pinerolese e le altre comunitą piemontesi, con particolare riguardo per l'area del monviso e per quella occitana;
- sostenere ogni iniziativa volta a potenziare i rapporti della val pellice con la confinante area francese, nonchč i rapporti culturali con altre zone dell'italia, europee ed anche extraeuropee gią in qualche modo collegate con la valpellice, ricercando anche le modalitą possibili per diffondere nella valle una cultura ed una mentalitą "europea" in una linea sia di tutela delle identitą culturali locali sia di ricerca e rafforzamento dei legami culturali ed umani che collegano culture e civiltą in una societą sempre pił ampia ed in un mondo sempre pił piccolo, nel quale si vanno affermando i concetti di "casa comune europea" e di "villaggio globale".
- concorrere ad una politica valligiana e pinerolese volta ad assicurare comunicazioni rapide e sicure, sia a mezzo ferrovia sia a mezzo rete stradale, sia all'interno della valle, sia sulla direttrice con pinerolo e torino, sia sulla direttrice trasversale pedemontana, in raccordo con i sistemi di trasporto nazionali ed internazionali.
- concorrere ad una politica di sviluppo socio-economico della valle del pellice, in collegamento con le aree confinanti italiane e francesi: uno sviluppo, che, muovendo dalla tutela dell'esistente, nei suoi aspetti umano ed ambientale, tenda alla creazione di nuovi posti di lavoro nei vari settori dell'agricoltura, dell'artigianato e della piccola-media industria, del terziario pubblico e privato, con particolare attenzione per iniziative e progetti di eco-sviluppo, turistici ed agro-turistici.
 
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Art. 05 - Cooperazione ed Associazione
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