1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unitą della Repubblica, č l'ente che rappresenta e cura gli interessi generali della comunitą, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti. 2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunitą ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. 3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione. 4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito; b) tutela e promozione dei diritti, della paritą giuridica, sociale ed economica di tutti i cittadini; c) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo degli esseri umani e l'uguaglianza degli individui; d) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione; e) effettivitą del diritto allo studio ed alla cultura; f) sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attivitą delle organizzazioni di volontariato; g) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettivitą una migliore qualitą della vita; h) valorizzazione e recupero delle tradizioni e consuetudini locali. 5. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessitą delle persone di oggi e delle generazioni future. |