1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. 2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il responsabile del servizio, il Direttore Generale, se nominato, il Segretario Comunale e l'amministrazione, relativamente agli atti compiuti e ai risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni. 3. Il Comune promuove l'aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standards di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini. 4. Il Comune realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane con l'ammodernamento delle strutture, con il collegamento informatico degli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti. 5. Conformemente alle norme di legge i Regolamenti disciplinano la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonchè gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento esercitata dal Segretario o dal direttore, se nominato, nei confronti dei Dirigenti e/o dei Responsabili di servizio dell'ente. 6. Regolamenti disciplinano l'amministrazione del Comune, che si attua mediante attività informata a principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa: a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti; b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti; c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture. |