1. I Dirigenti e/o Responsabili di servizio, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dalla legge e dal presente Statuto, provvedono alla gestione del Comune assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di essi, nel provvedimento di incarico e nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. Ai Dirigenti e ai Responsabili di servizio del Comune č attribuita, secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, l'attivitā di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorchč tale attivitā non sia espressamente riservata, dalla legge o dallo Statuto ad altri organi dell'ente. Ai Dirigenti e/o Responsabili di servizio sono inoltre attribuiti gli atti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai Dirigenti e/o ai responsabili di servizio, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilitā dirigenziale, amministrativa e contabile. 3. Essi sono preposti ai singoli settori dell'organizzazione dell'ente e sono responsabili della legalitā, correttezza amministrativa, efficienza, economicitā ed efficacia dell'attivitā svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi. |