Comuni Italiani Art. 33 - Gestione dei Servizi. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi

Statuto Comune di Arignano

Titolo III - Servizi
Art. 33 - Gestione dei Servizi
1. Il Comune gestisce i servizi con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto ed alle condizioni che assicurano la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali che costituiscono obiettivo del Comune stesso.

2. La scelta della forma di gestione, tra quelle previste dalla legge, è deliberata dal Consiglio Comunale sulla scorta di una relazione del revisore del conto che analizza e valuta gli aspetti economici e finanziari della proposta.

3. Il Consiglio Comunale opera la scelta con criteri comparativi, tenuto conto della natura del servizio. Ove possibile, per la gestione di servizi aventi specifiche e rilevanti caratteristiche di natura sociale, deve essere ricercata la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati e in particolare delle cooperative sociali ed integrate e delle associazioni senza fini di lucro. Con i medesimi soggetti il Comune può costituire società di capitali nei casi in cui la legislazione vigente lo consenta.

 
Altri Articoli:
Art. 34 - Costituzione di Aziende
Art. 32 - Messo Notificatore
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Arignano
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Arignano

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Avigliana Comune di Angrogna Lista