Comuni Italiani Art. 37 - Organi dell'Istituzione - Nomina e Competenze. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi

Statuto Comune di Arignano

Titolo III - Servizi
Art. 37 - Organi dell'Istituzione - Nomina e Competenze
1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due, né superiore a quattro, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra soggetti estranei a tale organo purchè in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere Comunale.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti di amministrazione indicati nel regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.

3. Il Presidente rappresenta l'istituzione e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore, adotta, in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il Presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale.

4. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'istituzione e viene nominato con le modalità previste dal regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.

 
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