Comuni Italiani Art. 39 - Designazioni e Durata in Carica degli Organi degli Enti e Rappresentanti del Comune. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi

Statuto Comune di Arignano

Titolo III - Servizi
Art. 39 - Designazioni e Durata in Carica degli Organi degli Enti e Rappresentanti del Comune
1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, designa e nomina i rappresentanti del Comune, in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti.

2. I suddetti rappresentanti relazionano almeno semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al conto consuntivo e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti, ogni qual volta lo ritengano, il Consiglio stesso, le commissioni e la Giunta Comunale.

3. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i Responsabili del Comune nelle società di capitali ed altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio Comunale che li elegge, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

 
Altri Articoli:
Art. 40 - Partecipazione a Enti ed a Società
Art. 38 - Revoca degli Organi delle Aziende e delle Istituzioni
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