1. Il revisore del conto è eletto dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa. 2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Saranno altresì disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni. 3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i Dirigenti e/o i Responsabili di servizio del Comune o delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente cui il Comune eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al Consiglio Comunale. 4. Il revisore, se invitato, assiste alle sedute del Consiglio, delle commissioni, della Giunta Comunale e dei consigli di amministrazione delle istituzioni; può, su richiesta al Presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la propria attività. 5. L'ente locale con la stessa delibera di nomina, oppure successivamente, può ampliare le funzioni da affidare, o già affidate, al revisore del conto. |