1. Il Comune può costituire con la Provincia e con altri comuni un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto l'aspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili. 2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo Statuto del consorzio stesso. 3. La convenzione e lo Statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli Enti aderenti nonchè, principi e criteri cui dovrà essere informata l'attività dell'ente per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo Statuto disciplina, altresì, l'ordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge, secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili. 4. Il consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo Statuto. |