1. Gli organi del Comune, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia, promuovono forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini, ivi compresi quelli dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. 2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo Statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7/8/1990 n. 241. 3. Il Comune valorizza, altresì, le libere forme associative, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione. 4. Ai detti fini il Comune tiene un apposito albo delle associazioni, nonché delle fondazioni, delle cooperative sociali e integrate e degli altri organismi che operano nel suo territorio. Con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento, potranno esservi iscritti i soggetti previsti nel presente articolo, anche se privi di personalità giuridica, purchè forniti di significativa rappresentatività sociale, aventi scopi di natura ideale o comunque non economica, ed il cui funzionamento interno sia improntato a sicura democraticità e non abbia caratteristica di segretezza o di riservatezza. 5. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, consulta salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento, le associazioni che rappresentano tali categorie nonchè i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi. |