1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti funzionali e dipendenti dal Comune, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione, con le limitazioni di cui al Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso e nel rispetto del diritto alla riservatezza dei terzi. 2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. Il Comune utilizza, per rendere reale tale pubblicità mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni. 3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere comunicati ovvero notificati nei casi previsti dalla legge all'interessato. 4. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda concernente un procedimento amministrativo. 5. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto al comma precedente, possono accedere alle informazioni relative ai dati sul patrimonio artistico e culturale, sull'ambiente e sulla superficie urbanizzata. 6. L'esercizio di tale diritto, garantito dalla legge, si esercita con le modalità stabilite nel regolamento. 7. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia con la tenuta di elenchi delle attività del Comune e la loro pubblicizzazione. |