Comuni Italiani Art. 9 - Consiglieri. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi

Statuto Comune di Arignano

Titolo I - Organi Elettivi
Capo I - Consiglio Comunale - Consiglieri - Gruppi Consiliari - Commissioni
Art. 9 - Consiglieri
1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità; la loro posizione giuridica è regolata dalla legge. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che sia stato assente ingiustificato a tre sedute consecutive, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun elettore e da ciascun Consigliere e viene dichiarata dal Consiglio previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

3. Le altre ipotesi di decadenza sono regolate dalla legge.

4. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica, si procede alla surroga del Consigliere decaduto.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo, dalle società a prevalente capitale comunale, nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Il regolamento ne disciplina le modalità. Inoltre i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

6. I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, fatti salvi i casi di scioglimenti previsti dalla legge, entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

8. E' Consigliere anziano quello che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, ha conseguito la maggiore cifra individuale. Quest'ultima è data dai voti di lista più le preferenze individuali. Non vanno considerati, a tal fine, il Sindaco neo-eletto ed i candidati alla carica di Sindaco. In caso di assenza o di impedimento le funzioni di Consigliere anziano, sono esercitate dai Consiglieri che lo seguono nell'ordine di anzianità come sopra definito.

9. Il Comune a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede giudiziaria ai Consiglieri, Assessori e Sindaco che si dovessero trovare implicati, a seguito di atti connessi nell'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, per ogni stato e grado di giudizio, purchè non ci sia conflittualità d'interesse con l'Ente.

10. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge statale.

11. Il regolamento potrà prevedere ai Consiglieri Comunali, attribuzione di una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

 
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