| 1. L'ordinamento, la composizione ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione. 2. Lo Statuto delle Aziende Speciali deve contenere i principi di unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, assicurata dal Presidente dell'Azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi e, di gestione, attribuiti al Direttore ed ai Dirigenti. 3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere e di specifica competenza tecnica e/o amministrativa. |