Comuni Italiani Art. 22 - Sindaco. Statuto Comunale di Azeglio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini azegliesi

Statuto Comune di Azeglio

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 22 - Sindaco
1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Attribuzioni di Amministrazione
Art. 21 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
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