Comuni Italiani Art. 11 - Commissioni. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi

Statuto Comune di Balangero

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi di Governo
Art. 11 - Commissioni
1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti e puņ istituire commissioni temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Puņ essere previsto un sistema di rappresentanza plurima. E' consentita la delega.

3. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni delle Commissioni.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organi di partecipazione, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

 
Altri Articoli:
Art. 12 - Attribuzioni delle Commissioni
Art. 10 - Sessioni del Consiglio
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