Comuni Italiani Art. 2 - Finalitą. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi

Statuto Comune di Balangero

Elementi Costitutivi
Art. 2 - Finalitą
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune tutela la salute dei cittadini e sviluppa le risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo territorio, per assicurare alla comunitą una qualitą di vita sempre pił alta, ispirandosi ai principi di libertą e pari dignitą della persona umana.

3. Il Comune riconosce e sostiene la famiglia come soggetto istituzionale, a norma dell'art. 29 della Costituzione e orienta a tal fine le politiche sociali, economiche e di organizzazione dei servizi. Favorisce la tutela dell'infanzia ed il diritto allo studio.

4. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali; tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico; favorisce il turismo e lo sport sociale e giovanile.

5. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.

6. Il Comune di Balangero tutela l'ambiente con il controllo costante delle fonti di inquinamento, favorisce la raccolta differenziata dei rifiuti, valorizza il patrimonio boschivo favorendo la riforestazione, tutela, inoltre, il territorio agricolo esistente.

7. Tutela e favorisce il recupero e l'utilizzo del centro storico.

8. Nei limiti delle proprie competenze il Comune promuove e favorisce accordi di programma finalizzati al risanamento e alla bonifica delle aree oggetto di dissesti ambientali; promuove inoltre la ricollocazione di attivitą industriali nelle strutture dismesse. In particolare, essendo presente sul territorio il pił grande giacimento d'amianto dell'Europa occidentale, coltivato fin dall'inizio del secolo, il Comune favorisce e persegue il recupero ambientale promuovendo presso gli enti preposti i piani di bonifica ambientale dell'area mineraria, salvaguardando il sito da un qualsiasi utilizzo a discarica.

 
Altri Articoli:
Art. 3 - Rapporti con gli altri Enti Territoriali
Art. 1 - Principi Fondamentali
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