Comuni Italiani Art. 51 - Contabilità Comunale: il Conto Consuntivo. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi

Statuto Comune di Balangero

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo IV - Finanza e Contabilità
Art. 51 - Contabilità Comunale: il Conto Consuntivo
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore ed il rendiconto della gestione economale e degli agenti contabili.

 
Altri Articoli:
Art. 52 - Attività Contrattuale
Art. 50 - Contabilità Comunale: il Bilancio
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