Comuni Italiani Art. 72 - Associazioni. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi

Statuto Comune di Balangero

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo II - Associazionismo e Partecipazione
Art. 72 - Associazioni
1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati, per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio. La registrazione ha validitą triennale.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attivitą delle Associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta.

 
Altri Articoli:
Art. 73 - Organismi di Partecipazione
Art. 71 - Principi Generali Sugli Organismi di Partecipazione
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