Comuni Italiani Art. 33 - Difensore Civico Comunale. Statuto Comunale di Bardonecchia (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bardonecchiesi

Statuto Comune di Bardonecchia

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo III - Modalità di Partecipazione
Art. 33 - Difensore Civico Comunale
1. Presso il Comune è istituito l'ufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale ai sensi del Regolamento.

2. Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione comunale, segnalando al Sindaco anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e di ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire, presso gli organi e uffici del Comune, allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali.

4. Il Difensore Civico interviene, dietro richiesta degli interessati o per richiesta propria, ogni qual volta ritenga sia stata violata la legge , lo statuto o il regolamento.

5. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nella forma di legge. Deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997 n. 127, secondo le modalità previste dal comma 39 dello stesso articolo 17.

7. Il Difensore Civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato, e può usufruire dei mezzi e del personale del Comune.

8. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

9. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia d'indipendenza, obiettività di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

10. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con:
• ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione forniti all'Amministrazione Comunale;
• lo stato di membro del parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale e di comunità montana;
• le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente o società dipendenti o controllati dallo stato o altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;
• la qualità di componente di comitato regionale di controllo.

11. L'incompatibilità originaria e sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio di Difensore Civico se l'interessato non fa cessare la relativa causa nei termini stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali.

12. Il Difensore Civico dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto una sola volta.

13. Il Difensore Civico, oltre alle iniziative previste dal precedente comma 2, invia relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni su argomenti di rilievo e nei casi incui riscontri gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

14. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti.

15. Il Difensore Civico ha il diritto di essere sentito, in ogni sessione del Consiglio Comunale, su questioni iscritte all'ordine del giorno e oggetto delle sue funzioni e competenze.

16. Al Difensore Civico spettano il rimborso delle spese di missione nella misura stabilita dalla legge per i membri del Consiglio Comunale e una indennità di funzione determinata annualmente dal Consiglio Comunale.

17. L'apposito regolamento - approvato secondo le norme del presente statuto - definisce le modalità di intervento del Difensore Civico Comunale.

18. Il titolare dell'ufficio di Difensore Civico deve di preferenza risiedere nel comune di Bardonecchia.

19. L'ufficio del Difensore Civico Comunale, previsto dalla Legge, è compatibile con l'esistenza di analogo ufficio presso la Comunità Montana A.V.S.

 
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