Comuni Italiani Art. 37 - Forme di Gestione dei Servizi Pubblici. Statuto Comunale di Bardonecchia (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bardonecchiesi

Statuto Comune di Bardonecchia

Titolo IV - Attività Amministrativa
Capo I - Azione Amministrativa
Art. 37 - Forme di Gestione dei Servizi Pubblici
1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento;
b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali; a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni , consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, per la gestione di servizi che la legge non riservi in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

5. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri indispensabili servizi pubblici. Sono da considerare necessari ed indispensabili per lo sviluppo delle comunità, anche in deroga alla normativa sui servizi pubblici a domanda individuale, quei servizi di qualificazione, valorizzazione e promozione della potenzialità turistica propria del Comune di Bardonecchia.

 
Altri Articoli:
Art. 38 - Aziende Speciali
Art. 36 - Servizi Pubblici Comunali
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