Comuni Italiani Art. 15 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini

Statuto Comune di Bollengo

Titolo II - Organi Elettivi
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 15 - Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione.

3. E' Consigliere anziano quello che ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di voti, ed, a parità di voti, il maggiore d'età.

4. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende automaticamente la eventuale surrogazione degli ineleggibili ovvero l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza dei Consiglieri incompatibili.

6. I nominativi dei Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od hanno espresso voto contrario ad una proposta, motivandolo, sono indicati nel verbale.

 
Altri Articoli:
Art. 16 - Diritti e Doveri dei Consiglieri
Art. 14 - Funzioni di Controllo Amministrativo
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