Comuni Italiani Art. 19 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini

Statuto Comune di Bollengo

Titolo II - Organi Elettivi
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 19 - Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. I gruppi consiliari che si costituiscono in relazione ad una manifestazione di volontà del Consigliere prescindente dalla lista di appartenenza, devono essere costituiti dal almeno due Consiglieri ad eccezione del gruppo misto.

3. Ciascun gruppo comunica al segretario comunale, che dovrà darne notizia all'Albo pretorio, il nome del capogruppo entro la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere, per ciascun gruppo, che ha riportato nelle elezioni il maggior numero di voti.

 
Altri Articoli:
Art. 20 - Conferenze dei Capigruppo
Art. 18 - Presidenza e Svolgimento delle Sedute Consiliari e Votazioni
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