Comuni Italiani Art. 53 - Partecipazione a Società ed Enti. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini

Statuto Comune di Bollengo

Titolo VI - Gestione dei Servizi Pubblici Locali
Art. 53 - Partecipazione a Società ed Enti
1. Il Consiglio comunale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni e consorzi, appositamente costituiti, quando la natura del servizio faccia ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti.

2. Al di fuori dei caso di cui al comma 1°, il Consiglio può disporre la partecipazione dell'Ente a società di capitali, consorzi di imprenditori, società consortili o imprese cooperative, non necessariamente a prevalente capitale pubblico, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del Comune.

3. Il documento del Consiglio Comunale di definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, stabilisce anche le modalità con le quali viene assicurato il rapporto tra l'autonomo svolgimento del mandato e gli indirizzi del Comune.

 
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