Comuni Italiani Art. 9 - Albo Pretorio. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini

Statuto Comune di Bollengo

Titolo I - Principi Fondamentali
Art. 9 - Albo Pretorio
1. Nel palazzo civico viene individuato apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dello Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi del personale comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Il Consiglio comunale può individuare, oltre a quello esistente nel palazzo civico, apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio" anche in altro luogo del concentrico e delle regioni e cascine.

 
Altri Articoli:
Art. 10 - Organi Elettivi
Art. 8 - Stemma e Gonfalone
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