Comuni Italiani Art. 22 - Doveri del Consigliere. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi

Statuto Comune di Borgaro Torinese

Parte II - L'ordinamento Istituzionale del Comune
Capo I - I Consiglieri Comunali
Art. 22 - Doveri del Consigliere
1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte. In caso di impedimento ne informano preventivamente il Presidente con le modalità previste dal regolamento.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale secondo il procedimento indicato dal Regolamento del Consiglio comunale, decorsi almeno dieci giorni dalla notifica all'interessato di apposita comunicazione, senza che questi abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni ovvero queste non siano state ritenute plausibili.

4. Il provvedimento dichiarativo sarà adottato dal Consiglio comunale decorso il termine di dieci giorni dalla data di notifica all'interessato della proposta di decadenza.

5. Il consigliere comunale nei casi stabiliti dalla legge è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.

6. I consiglieri comunali non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Diritti del Consigliere
Art. 21 - Il Consigliere Comunale
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