Comuni Italiani Art. 24 - Dimissioni dei Consiglieri. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi

Statuto Comune di Borgaro Torinese

Parte II - L'ordinamento Istituzionale del Comune
Capo I - I Consiglieri Comunali
Art. 24 - Dimissioni dei Consiglieri
1. Le dimissioni dei consiglieri debbono essere presentate in forma scritta al Consiglio comunale ed essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti di scioglimento del Consiglio.

2. Ogni altra forma di decadenza dalla qualifica di consigliere comunale, diversa dalle dimissioni, è regolata dalla legge.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Consigliere Anziano
Art. 23 - Diritti del Consigliere
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