Comuni Italiani Art. 48 - Attribuzioni. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi

Statuto Comune di Borgaro Torinese

Parte II - L'ordinamento Istituzionale del Comune
Capo III - La Giunta Comunale
Sezione II - Attribuzioni e Funzionamento
Art. 48 - Attribuzioni
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti che non rientrino nelle competenze o funzioni - previste dalle leggi e dallo Statuto - del Sindaco o del Consiglio. A titolo esemplificativo la Giunta:
a) predispone gli atti di competenza del Consiglio comunale;
b) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
c) provvede ai prelevamenti dal fondo di riserva e da quello per le spese impreviste;
d) adotta i regolamenti di organizzazione per gli uffici e per i servizi, espressamente indicati dalla legge e dal presente Statuto nonché la programmazione triennale ed il piano annuale del fabbisogno del personale;
e) adotta i provvedimenti di determinazione della dotazione organica;
f) provvede all'istituzione dell'area delle posizioni organizzative;
g) provvede alla determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi;
h) approva le convenzioni a carattere esclusivamente organizzativo per l'esercizio associato di funzioni tecnico-amministrative; i ) provvede ai piani di lottizzazione che, in fatto, non abbiano rilevante incidenza sull'assetto del territorio;
l) determina le tariffe, i canoni, le aliquote ed analoghi oneri a carico di terzi;
m) assume le determinazioni in ordine all'aumento o diminuzione dell'indennità al Sindaco ed agli assessori.

2. La Giunta inoltre provvede:
a) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;
b) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita.

3. La Giunta può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi pena la decadenza.

4. Gli assessori esterni al Consiglio partecipano alle adunanze dello stesso, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega e rispondere alle interrogazioni.

5. Al Sindaco e agli Assessori è vietato dalla legge ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

6. Il Sindaco e gli assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 49 - Funzionamento
Art. 47 - Revoca degli Assessori
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