Comuni Italiani Art. 75 - Durata in Carica - Decadenza - Revoca. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi

Statuto Comune di Borgaro Torinese

Parte III - Partecipazione Popolare
Capo IV - Difensore Civico
Art. 75 - Durata in Carica - Decadenza - Revoca
1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto, con le stesse procedure previste all'art. 73 dello Statuto, per una sola volta.

2. Il difensore civico decade dall'incarico qualora durante il mandato, dovesse venire meno uno dei requisiti prescritti dal presente Statuto e che hanno consentito la nomina.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale per propria iniziativa o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica all'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza.

4. Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati, espresso in forma segreta.

 
Altri Articoli:
Art. 76 - Ufficio - Organizzazione - Indennità
Art. 74 - I Requisiti del Difensore Civico
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