Comuni Italiani Art. 90 - Il Funzionamento delle Istituzioni per i Servizi Sociali. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi

Statuto Comune di Borgaro Torinese

Parte IV - L'ordinamento Amministrativo del Comune
Capo II - Organizzazione e Gestione dei Servizi
Art. 90 - Il Funzionamento delle Istituzioni per i Servizi Sociali
1. Ai fini della migliore organizzazione del funzionamento della istituzione per i servizi sociali, il Comune con delibera del Consiglio comunale dovrà determinare le finalità e gli indirizzi della istituzione ai quali il Consiglio di amministrazione della istituzione stessa dovrà attenersi.

2. Compete inoltre al Consiglio comunale definire:
a) la dotazione finanziaria oltre ai beni mobili ed immobili;
b) l'organico del personale occorrente al buon funzionamento e per raggiungere gli scopi per i quali l'istituzione è stata costituita;
c) lo schema di regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici della istituzione;
d) lo schema di regolamento di contabilità.

3. Spetta al Consiglio comunale:
a) approvare gli atti fondamentali della istituzione come individuati dalla legge, ad esclusione di quelli non aventi riferimento con l'istituzione stessa;
b) esercitare la vigilanza;
c) verificare l'andamento ed i risultati della gestione con l'approvazione di una relazione annuale redatta a cura del Consiglio di amministrazione della istituzione.

 
Altri Articoli:
Art. 91 - Organi dell'Istituzione - Nomina e Competenze
Art. 89 - Istituzioni
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