Comuni Italiani Art. 1 - Il Comune e le Sue Finalità. Statuto Comunale di Borgofranco d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgofranchesi

Statuto Comune di Borgofranco d'Ivrea

Titolo I - Principi Fondamentali, Organizzazione
Art. 1 - Il Comune e le Sue Finalità
1. Il Comune di Borgofranco di Ivrea è Ente locale dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica; costituisce ripartizione territoriale della Repubblica e sede di decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato; rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico. Per tali fini coopera, concorre e partecipa con gli altri enti locali, la Regione, lo Stato, la Comunità Montana, e ogni altro Ente pubblico o soggetto privato nella determinazione di obiettivi, piani e programmi, improntando la propria azione al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale; alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione; al sostegno di un sistema che garantisca la sicurezza sociale e la tutela della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato, alla tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per assicurare alla collettività una migliore qualità della vita. Per tali scopi richiama e ribadisce i valori e i principi di libertà, solidarietà, giustizia, di democrazia, di eguaglianza, e di sovranità popolare contenuti nella Costituzione Italiana.

2. Crede nei principi europeistici, si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federalista e solidale, basato sull'autonomia degli Enti locali; rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità politica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

 
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