Comuni Italiani Art. 13 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Borgofranco d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgofranchesi

Statuto Comune di Borgofranco d'Ivrea

Titolo II - Organi Elettivi
Art. 13 - Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quando previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nella more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capogruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiamo riportato il maggior numero di preferenze.

2. Ai Gruppi Consiliari ed ai Consiglieri che di essi fanno parte, viene assicurato quanto necessario per le loro funzioni secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capogruppo e le relative attribuzioni.

 
Altri Articoli:
Art. 14 - Commissioni
Art. 12 - Diritti e Doveri dei Consiglieri
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Borgofranco d'Ivrea
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Borgofranco d'Ivrea

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Borgomasino Comune di Borgiallo Lista