Comuni Italiani Art. 18 - Attribuzioni di Organizzazione. Statuto Comunale di Borgofranco d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgofranchesi

Statuto Comune di Borgofranco d'Ivrea

Titolo II - Organi Elettivi
Art. 18 - Attribuzioni di Organizzazione
1. Il Sindaco nelle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;
e) esercita le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8/12/70
n. 996, approvato con D.P.R. 6/2/81 n.66.
 
Altri Articoli:
Art. 19 - Vicesindaco
Art. 17 - Attribuzioni di Vigilanza
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